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Fondazione Trasparente:


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INDICE DEI CONTENUTI





DISPOSIZIONI GENERALI


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La Fondazione "One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" è una Fondazione di Partecipazione, apolitica e apartitica, senza fini di lucro. La Fondazione INF-ACT è riconosciuta al n. 516, pagina 619 del Volume II dell Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Pavia tenuto presso la Prefettura ai sensi del D.P.R. 361/2000. Codice Fiscale 96084470184 - Partiva IVA 02894510185.


La Fondazione INF-ACT è il soggetto Hub di un progetto finanziato all'interno della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 2 (dalla Ricerca all'Impresa) delle misure del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Investimento 1.3 (Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base) - Avviso n. 341 del 15-03-2022, Codice di progetto PE00000007, Decreto di Agevolazione n. 1554 del 11-10-2022 del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, titolo del progetto "One Health Basic and Translational Actions Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases (INF-ACT)".

La Fondazione è tenuta ad applicare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 e come specificato dalla Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017.


Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Davide Barbieri - (Documentazione Relativa alla Nomina).


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STATUTO DELLA FONDAZIONE


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STATUTO

"FONDAZIONE INF-ACT"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO


Articolo 1 - Denominazione


I Soci Fondatori di cui all’art. 9, al fine di formalizzare un Partenariato Esteso nel rispetto dei dettami dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, costituiscono la Fondazione di partecipazione denominata "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" (di seguito, la "Fondazione"), in forma abbreviata "INF-ACT".


Articolo 1-bis - Natura e finalità perseguita


La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La forma giuridica in cui è costituita la presente Fondazione è quello della fondazione di partecipazione. La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il raggiungimento degli obiettivi di cui all’avviso pubblico del Ministero dell’ Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea - Next GenerationEU.


Articolo 2 - Sede


2.1 La Fondazione ha sede in Pavia.

2.2 L’Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l’indirizzo della sede nell’ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

2.3 Con decisione dell’organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.


Articolo 3 - Durata


La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà in ogni caso essere decretato a seguito di delibera del l’Assemblea per constatazione del raggiungimento delle finalità indicate al l’Art. 1-bis ed all’Art. 4.


Articolo 4 - Scopo


4.1 La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica delle malattie infettive emergenti, adottando un approccio multidisciplinare, olistico e di problem solving basato sull’eccellenza scientifica.

4.2 Nell’ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dal l’avviso pubblico del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, la Fondazione rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranches di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero del l’Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l’adempimento delle previsioni di cui al più volte citato avviso pubblico.
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), la Fondazione svolge attività finalizzate all’implementazione di un sistema di controllo attivo della circolazione delle malattie emergenti in Italia in grado di monitorare le specie autoctone o "aliene" invasive di vettori potenzialmente capaci di trasmettere malattie infettive emergenti e la circolazione degli agenti patogeni nella popolazione umana e animale (ospiti e vettori) attraverso l’integra zione degli attuali sistemi di monitoraggio, contribuendo allo sviluppo di una filiera che parta dalla ricerca di frontiera e arrivi ai prodotti e ai servizi finali, considerando altri aspetti trasversali quali: il rafforzamento di competenze chiave per l’identificazione, la diagnostica, la cura e la prevenzione, incluso il trasferimento di tecnologie e di conoscenze e la capacità di integrare le tecnologie in sistemi e servizi.

4.3 La Fondazione, nell’ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei Membri della Fondazione stessa.

4.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, su mandato e previo consenso dei propri Membri esplicitamente conferito in Assemblea, la Fondazione, tra l’altro, potrà:

  • elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati; i membri potranno mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione di tali progetti; dette risorse potranno essere rimborsate dalla Fondazione;
  • partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
  • collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
  • stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché; diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell’ente;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, como dataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
  • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
  • svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
Nell’ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all’estero. Le attività della Fondazione non potranno svolgersi in concorrenza con quelle dei Membri della Fondazione.


TITOLO II

FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE


Articolo 5 - Patrimonio


5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall’attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione o di gestione sono indivisibili e in trasmissibili. Sono escluse dalla clausola di non restituzione le somme pagate a titolo di mutuo o altro titolo non destinato a incrementare il patrimonio della Fondazione.


Articolo 6 - Fondo di dotazione


6.1 Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione o in sede di adesione al la costituzione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.ù

6.2 Il fondo di dotazione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funziona mento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 7 - Fondo di gestione


Il fondo di gestione è costituito:

  • dalle ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accanto nato l’importo destinato a fondo di dotazione;
  • da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo della stessa, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
  • da contribuzioni dei partners della Fondazione;
  • da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi dell’avviso pubblico più volte innanzi citato e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  • da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
  • da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell’attività della Fondazione;
  • da reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
  • da eventuali utili distribuiti dalle società partecipate;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che da rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
  • da ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l’attività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario.


Articolo 8 - Contributi


In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell’interesse comune, l’assemblea della Fondazione, con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione, potrà chiedere a questi ultimi il versamento di contributi ordinari e/o straordinari previa delibera degli organi preposti.
L’eventuale contribuzione dovrà in ogni caso seguire i principi generali di efficienza, economicità ed efficacia.

Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative.
L’entità di tale contribuzione non potrà in nessun caso superare il conferimento al Fondo di Gestione inizialmente effettuato da ciascun Ente.

Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizza zione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dall’assemblea (con deliberazione assunta con il quorum della maggioranza assoluta dei Membri Fondatori) in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro.

L’obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi Membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.


TITOLO III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE - PARTNERS


Articolo 9 - Fondatori


9.1 Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori, intesi quali soggetti giuridici che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione e gli ulteriori soggetti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa.

9.2 Gli Enti Fondatori si distinguono nelle seguenti categorie:

  • A1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui al l’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, che alla data di costituzione della Fondazione sono:
    • Università degli Studi di Pavia;
    • Università degli Studi di Padova;
    • Università degli Studi di Catania;
    • Università degli Studi di Milano;
    • Università degli Studi "Sapienza" di Roma;
    • Università degli Studi di Bologna;
    • Università degli Studi di Siena;
    • Università degli Studi di Cagliari;
    • Università degli Studi di Napoli "Federico II";
    • Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
    • Università degli Studi di Torino;
    • Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  • A2) Università non statali e altri Organismi di ricerca pub blici o privati non rientranti nella categoria precedente, che alla data di costituzione della Fondazione sono:
    • Istituto Superiore di Sanità;
    • Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (AIZS);
    • Università Humanitas;
    • Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
    • Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" IRCCS di Milano;
    • Università Vita-Salute San Raffaele;
    • Università Cattolica del Sacro Cuore;
    • Fondazione Bruno Kessler;
    • Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione;
  • A3) Altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle categorie precedenti, che alla data di costitu zione della Fondazione sono:
    • IRBM S.p.A.;
    • IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Negrar;
    • Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;
    • Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico;
9.3 Fino al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13) e quindi per 5 (cinque) esercizi a partire da quello in cui si perfeziona l’atto costitutivo della Fondazione, ai sensi dell’art. 8 del l’avviso pubblico, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione so no consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti esecutori, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, e/o in corporazioni; detta norma si applica anche in relazione alle disposizioni statutarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei Membri, nonché; alla diversa misura dei contributi di cui all’art. 8.

Al termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), e quindi numero cinque esercizi a partire dall’atto costitutivo, i membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, del l’art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.


Articolo 10 - Procedimento di ammissione


L’ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dal l’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria dei Membri, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire membro della Fondazione deve avanzare do manda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei requisiti deliberati dall’Assemblea.


Articolo 11 - Partners della Fondazione


Sono Partners (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fon dazione. La contribuzione dei partners sarà determinata dal Consiglio di Amministra zione in sede di delibera di ammissione e potrà avvenire:

  • mediante contributi in denaro nella misura commisu rata alla durata del rapporto tra la Fondazione e il Partner;
  • mediante contributi di tipo non finanziario ma aventi rilevanza economica.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. Possono essere nominati Partners anche le persone giuridiche, e gli enti, pubblici o privati, od altre istituzioni che abbiano sede all’estero.

I Partners sono riconosciuti come tali previa presentazione di doman da di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; l’assemblea generale delibera l’ammissione con il voto favorevole della maggio ranza dei suoi membri.

I Partners non sono Membri della Fondazione.


TITOLO IV

ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO


Articolo 12 - Organi della Fondazione


12.1 Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente della Fondazione;
  • l’Assemblea dei Membri della Fondazione;
  • il Collegio Sindacale/Sindaco unico;
  • l’organo di revisione contabile.
12.2 Tutte gli organi restano in carica per 5 (cinque) anni e scadono al momento dell’approvazione del bilancio del quinto esercizio di carica; i loro componenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo.


Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione


13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministra zione composto da sette membri, di cui la maggioranza nominata da Enti Pubblici.

13.1-bis All’Università degli Studi di Pavia, all’Istituto Superiore di Sanità, e al Consiglio Nazionale delle Ricerche è attribuito il diritto di nominare ciascuno un componente del Consiglio di Amministrazione. All’Università degli Studi di Pavia è attribuito altresì il di ritto di proporre, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, il membro che assumerà la carica di Presidente. Tale ultimo diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Ammini strazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia.

I restanti Consiglieri sono eletti dall’assemblea della Fondazione sulla base della disciplina di cui ai commi successivi del presente articolo; l’assem blea determina altresì l’entità dell’emolumento del Presidente e di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

13.2 La nomina dei componenti di matrice elettiva del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del cosiddetto voto di lista; nelle liste i candidati devono essere indicati con un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena la sua ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a tre. Almeno 1/3 (un terzo) dei candidati in ciascuna lista deve essere costituito dai componenti del genere meno rappresentato.

13.3 Ai fini della nomina dei Membri elettivi dell’organo amministrativo dovranno essere sottoposte all’assemblea tre distinte liste di candidati:

  • la prima lista, formata dai soli candidati proposti dai Membri della Fondazione che rientrano nella categoria A1 indicata all’art. 9.2 del presente Statuto, alla quale spetteranno due Consiglieri;
  • la seconda lista, formata dai soli candidati proposti da tutti gli altri Membri di natura pubblicistica della Fondazione, alla quale spetterà un solo Consigliere;
  • la terza lista, formata da soli candidati proposti dagli Enti privati, alla quale spetterà un solo Consigliere.
Tutte le liste dovranno essere depositate presso la sede della Fondazione almeno entro 15 (quindici) giorni precedenti la data in cui è fissato lo svolgimento dell’assemblea. All’elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione si procederà con votazione riferita a ciascuna lista e saranno eletti per ciascuna lista i candidati, nel numero proporzionale ai consiglieri da eleggere, che abbiano ricevuto i maggiori voti.

Qualora nell’ambito di ciascuna lista non si raggiungano i quorum de liberativi prescritti dal presente statuto, sarà necessaria la presentazione di una nuova lista, funzionale alla convocazione di una successiva assemblea finalizza ta alla nomina dei componenti del l’organo amministrativo.


Articolo 14 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione


Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve:

  • essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione;
  • aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione o di governo societario e
  • non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni e società tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall’assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri.


Articolo 14-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione


I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive in giustificate alle riunioni del Consiglio. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati dalla Fondazione;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, l’Assemblea, allo scopo convocata senza ritardo, provvede alla sua sostituzione utilizzando il medesimo meccanismo del voto di lista innanzi disciplinato.

I Membri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.


Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione


15.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari ed ha facoltà di compiere tutti gli atti per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di quelli per la realizzazione del programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze riservate dal presente statuto o dalla legge ad altri organi.

15.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

  • la predisposizione del progetto di bilancio preventivo di ciascun esercizio;
  • la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • l’approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell’ente e il programma dell’attività scientifica;
  • la proposta all’assemblea di ammissione di nuovi Membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;
  • la delibera di ammissione dei partner della Fondazione;
  • la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare anche in uno o più appositi regolamenti;
  • la delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
  • la delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
  • la proposta dell’entità dei contributi dei Membri aggiunti della Fondazione e dei partner della Fondazione da sottoporre all’Assemblea;
  • la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
  • la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all’Assemblea;
  • la proposta di delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni da sottoporre all’Assemblea;
  • la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
  • ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l’approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;
  • l’attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l’eventuale correlativo potere di rappresentanza;
  • l’attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l’eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.


Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione


16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

16.2 L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccoman data A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l’ora fissata per la riunione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che:

  • (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché; di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Ammini strazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell’atto pubblico con cui viene verbalizzata l’adunanza ed alla sua relativa sottoscrizione, salvo che non sia legislativamente prevista la possibilità che sia sufficiente la presenza del segretario in un luogo anche non fissato e gli altri tutti, ivi compreso il Presidente presente in videoconferenza.

16.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Con siglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.

16.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Articolo 17 - Presidente


17.1 All’Università degli Studi di Pavia compete la facoltà di designare il Presidente della Fondazione nel l’ambito dei soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione. Tale diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia, in esercizio del diritto di cui al precedente articolo 13 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente.


Articolo 18 - Assemblea


18.1 L’Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione. I Membri della Fondazione intervengono in assemblea, in persona del loro legale rappresentante o di specifico incaricato di volta in volta designato.

18.2 Alle riunioni dell’Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

18.3 Ogni Membro della Fondazione, purché; si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

18.4 L’assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su decisione del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione. L’assemblea è convocata, salvo casi di urgenza, con avviso inoltrato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.

18.5 L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fon dazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuti. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta.

18.6 L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

18.7 L’assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché; su gli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l’assemblea:

  • approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • approva la richiesta ai Membri della Fondazione del versamento di contributi or dinari e/o straordinari;
  • esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
  • formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
  • può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
  • può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
  • procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;
  • determina l’entità dell’emolumento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazione;
  • procede alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;
  • definisce i requisiti necessari per l’ammissione di nuovi Membri;
  • delibera in merito all’ammissione di nuovi Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina i Membri degli organi scientifici e dei comitati operativi tematici di progetto;
  • delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
  • delibera in merito alle modifiche di statuto;
  • delibera sullo scioglimento o trasformazione del la Fondazione.
18.8 L’assemblea si riunisce validamente con l’intervento del la maggioranza dei Membri della Fondazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione presenti, salvo nei casi di:
  • deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
  • deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimo nio, non ché; quelle di fusione, scissione e trasformazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Membri.
18.9 L’assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato (o il Notaio) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché; di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.
Le riunioni dell’assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.


Articolo 19 - Organi di controllo e revisione


19.1. L’Assemblea nomina l’organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale. Il componente ovvero i componenti l’organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della ù Legge 12 luglio 2011 n. 120.

19.2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabiliti all’atto di nomina.

19.3. L’Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico ed i suoi componenti possono essere rieletti.

19.4. La revisione contabile è svolta da un revisore contabile o da una società di revisione legale iscritti negli appositi registri nominati dall’assemblea; restano in carica per il tempo stabilito al momento della nomina, non più di 3 esercizi.


Articolo 20 - Rappresentanza


Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’esercizio del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé; l’assenza o l’impegno del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito. In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti, ove non precisato nella delibera di nomina.


TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI


Articolo 21 - Bilancio ed utili


21.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 L’Assemblea deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione del l’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.

21.3 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni.

21.4 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dall’Assemblea nei termini previsti per le società per azioni.


Articolo 22 - Libri


La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

  • il libro dei Membri della Fondazione;
  • il libro dei Partner;
  • il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
  • il libro dei verbali dell’assemblea dei Membri della Fondazione;
  • il libro dei verbali delle sedute dell’organo di controllo.


TITOLO VI

SCIOGLIMENTO - RINVIO


Articolo 23 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione


La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dall’art. 27 del codice civile. Salva ogni inderogabile competenza dell’autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o analoghe ovvero con fini di pubblica utilità.


Articolo 24 - Rinvio


Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.


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REGOLAMENTI OPERATIVI


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Regolamento Organi Extra-Statutari

REGOLAMENTO ORGANI EXTRA-STATUTARI
Approvato nell’Assemblea Generale del 21/11/2022
Modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione del 07/02/2023 e del 08/09/2023
Modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 26/09/2023


Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") integra quanto disciplinato dallo Statuto della Fondazione INF-ACT, definendo organi extra-statutari e funzioni che, nel pieno rispetto dello Statuto , consentono l’operatività della Fondazione come prevista dal progetto PNRR PE13 "Malattie Infettive Emergenti" finanziato dal MUR. Tutti gli organi extra-statutari restano in carica per lo stesso periodo previsto per gli organi statutari dall’art. 12 comma 2 dello Statuto della Fondazione INF-ACT (i.e. 4 anni) e, al termine del periodo di finanziamento PNRR, saranno oggetto di revisione da parte dell’Assemblea Generale della Fondazione, in relazione agli obiettivi che questa riterrà più idonei per la sua crescita nel medio-lungo termine. L’individuazione dei componenti di tutti gli organi extra-statutari avviene nel rispetto del Gender Balance: nessun organo extra-statutario potrà essere composto da rappresentanti del medesimo genere, garantendo almeno il 33% della composizione di ciascun organo al genere meno rappresentato. Qualsiasi modifica del presente Regolamento dovrà essere approvate a maggioranza dall’Assemblea Generale della fondazione.


Articolo 1 - STEERING COMMITTEE SCIENTIFICO


Lo Steering Committee Scientifico è costituito da tre Direttori Scientifici (un Direttore e due Co-Direttori), nominati rispettivamente dal gruppo proponente di progetto (UniPV, ISS e CNR). Scopo di questo organo è fornire indirizzo sulle attività di ricerca scientifica del Progetto, definendone estensione e limiti nel rispetto dello Statuto ed elaborando strategie da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Generale determina l’entità dell’emolumento per i componenti dello Steering Committee Scientifico. I suoi membri sono parte del Consiglio di Sorveglianza Scientifico della Fondazione (Art. 3 del presente Regolamento). In particolare, lo Steering Committee Scientifico:

  • Coordina le attività sviluppate all’interno dei singoli Nodi di Ricerca, proponendo al Consiglio di Amministrazione, dove necessario e anche su indicazione dei Comitati di Coordinamento di Nodo (Art. 2 del presente Regolamento), l’introduzione di eventuali variazioni sulla costruzione in work-packages (WP) e task delle attività di Progetto.
  • Definisce, con il supporto dei Comitati di Coordinamento di Nodo, i contenuti dei bandi a cascata e la relativa tempistica di preparazione e pubblicazione.
  • Supervisiona le attività di redazione dei report scientifici di Progetto.


Articolo 2 - COMITATI DI COORDINAMENTO DI NODO


Ciascun Nodo di Ricerca si dota di un Comitato di Coordinamento Scientifico e di un Comitato di Coordinamento Amministrativo per garantirne l’operatività. Non sono previsti emolumenti per le attività dei Comitati di Coordinamento di Nodo.

2.1 - Il Comitato di Coordinamento Scientifico di Nodo è composto dai soggetti individuati all’interno del Progetto quali Leader di Spoke e da uno o due co-leaders in base alle necessità operative. A questi si aggiungono i leader di Work Package, come identificati nella proposta progettuale inviata al MUR e finanziata, e da almeno un referente per ciascun Membro della Fondazione coinvolto nelle attività del Nodo di Ricerca. Laddove necessario e in base alle necessità progettuali, lo Steering Committee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento) può proporre modifiche all’organigramma dei membri del Comitato di Coordinamento Scientifico di Nodo. L’approvazione delle variazioni è in capo all’Assemblea Generale. Al Comitato di Coordinamento Scientifico di Nodo è attribuita:

  • La gestione operativa delle attività scientifiche di Progetto a livello di singolo Nodo di Ricerca, recependo le indicazioni dello Steering Commitee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento) e applicandole all’interno del team coinvolto nelle attività di Progetto.
  • La verifica della conformità delle attività svolte rispetto al programma progettuale e WP e tasks, provvedendo ad informare rapidamente lo Steering Commitee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento) di qualsiasi variazione nello sviluppo scientifico di Progetto.
2.2 - Il Comitato di Coordinamento Amministrativo di Nodo è composto da un referente amministrativo per ciascun Membro della Fondazione facente parte del Nodo di Ricerca, allo scopo di facilitare la gestione della documentazione amministrativa e rendicontativa legata alle attività del Partenariato Esteso. Ha come riferimento al vertice il referente amministrativo del soggetto che agisce come Spoke all’interno del Nodo. Eventuali variazioni nella sua composizione devono essere approvate dall’Assemblea Generale. Al Comitato di Coordinamento Amministrativo di Nodo è rimessa:
  • L’organizzazione delle attività di rendicontazione a livello di Nodo di Ricerca, assicurando il rispetto dell’avanzamento delle attività così come descritto nel cronoprogramma economico-finanziario di Progetto.
  • L’esecuzione delle indicazioni operative provenienti dal Consiglio di Amministrazione (Art. 13 dello Statuto) e dal Program Research Manager (Art. 4 del presente Regolamento) circa la gestione amministrativa di Progetto all’interno del Nodo di Ricerca.


Articolo 3 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SCIENTIFICO


Il Consiglio di Sorveglianza Scientifico è composto da un soggetto nominato da ciascuno dei Membri della Fondazione non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, a cui si aggiungono i componenti dello Steering Commitee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Program Research Manager (Art. 4 del presente Regolamento) partecipano alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza Scientifico come uditori, senza diritto di voto. Non sono previsti emolumenti per le attività del Consiglio di Sorveglianza Scientifico. Sono rimesse al Consiglio di Sorveglianza Scientifico:

  • La valutazione del bilancio preventivo di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima che questo venga sottoposto all’attenzione dell’Assemblea.
  • Il supporto allo Steering Commitee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento) nel coordinamento della redazione della documentazione scientifica prodotta dai singoli Nodi di Ricerca, nonch´ nella preparazione dei documenti strategici di Progetto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
  • Il coordinamento e la vigilanza sulle procedure di valutazione e assegnazione dei contributi relativi ai bandi a cascata.
  • La definizione delle mansioni e la vigilanza sulle attività dei Comitati Consultivi di Progetto (Technology Transfer; Data Management; Communication and Dissemination; Art 7 del presente Regolamento).
  • La facoltà di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempienze agli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto.


Articolo 4 - PROGRAM RESEARCH MANAGER


Il Program Research Manager è un soggetto incaricato dalla Fondazione per sviluppare gli aspetti operativi del programma di ricerca su indicazione del Consiglio di Amministrazione e dello Steering Committee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento). L’incarico relativo al Program Research Manager è a tempo determinato. L’entità economica dell’incarico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto indicato all’interno del cronoprogramma economico-finanziario di Progetto approvato dal MUR. Dal momento dell’accettazione dell’incarico, la durata di esso copre l’intera durata del finanziamento PNRR, ed è eventualmente estendibile per periodi successivi qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno e in presenza delle necessarie disponibilità economiche.
Il Program Research Manager è incaricato di:

  • Coordinare le attività di rendicontazione amministrativa, in sinergia con i Comitati di Coordinamento Amministrativo dei singoli Nodi di Ricerca (Art. 2.2 del presente Regolamento).
  • Supervisionare le attività dei Comitati Consultivi di Progetto (Technology Transfer; Data Management; Communication and Dissemination; Art 7 del presente Regolamento), contribuendo - dove necessario - ad indirizzarle verso gli obiettivi prefissati dalla proposta progettuale approvata dal MUR.
  • Supportare il Presidente nella gestione delle procedure rendicontative del soggetto HUB nei confronti del MUR e nella verifica della consistenza delle informazioni fornite da parte dei soggetti spoke e dei soggetti affiliati nelle procedure di rendicontazione e di monitoraggio, fornendo dove necessario istruzioni precise circa le procedure da utilizzare di volta.
  • Predisporre i documenti relativi alle convocazioni, ai brogliacci e ai verbali delle riunioni del CDA (se invitato quale segretario verbalizzante), del CDSS, del SCS.
  • Partecipare in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Art. 3 del presente Regolamento.


Articolo 5 - ADVISORY BOARD


L’Advisory Board è un organo consultivo, di supporto alle attività scientifiche ed organizzative della Fondazione, costituito da un massimo di 9 membri di comprovata e riconosciuta esperienza provenienti sia dal mondo scientifico che dal mondo del management. I componenti dell’Advisory Board sono eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza Scientifico, in particolare tenendo conto delle specificità scientifiche di ciascun nodo di ricerca. In relazione alle specifiche attività svolte dai singoli componenti dell’Advisory Board, il Consiglio di Amministrazione può riconoscere contributi di carattere economico a titolo di rimborso spese o in relazione ad incarichi specifici. L’Advisory Board, quale organo consultivo, è competente nella sua interezza o con suoi componenti specifici in merito a:

  • Specifiche necessità legate allo sviluppo progettuale (es., revisione dei progetti in risposta ai bandi a cascata), per le quali specifici membri dell’Advisory Board possono essere interpellati dallo Steering Committee Scientifico e/o dal Consiglio di Sorveglianza Scientifico.
  • Specifiche necessità legate alla gestione delle attività rendicontative e di management della Fondazione, per le quali specifici membri dell’Advisory Board possono essere interprellati dal Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione e/o del Program Research Manager (Art. 4 del presente Regolamento).
  • L’avanzamento scientifico del Progetto nella sua interezza, così come sviluppato dallo Steering Committee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento) in sinergia con il Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Art. 3 del presente Regolamento), per le quali questi organi possono richiedere il parere dell’Advisory Board.


Articolo 6 - COMITATI CONSULTIVI DI PROGETTO


I Comitati Consultivi di Progetto, definiti all’interno del Progetto scientifico approvato dal MUR, contribuiscono allo sviluppo di specifiche attività scientifiche. La definizione delle specifiche mansioni e dell’organigramma di questi Comitati, nel rispetto di quanto specificato all’interno dello Statuto e del presente Regolamento, è in capo al Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Art. 3 del presente Regolamento). La supervisione delle attività dei Comitati Consultivi di Progetto, nonch´ la definizione di queste, anche su indicazione dei Comitati di Coordinamento Scientifico di Nodo (Art. 2.1 del presente Regolamento) in relazione all’avanzamento di specifiche attività di Progetto, è in capo al Program Research Manager (Art. 4 del presente Regolamento) che definisce le priorità su cui i Comitati Consultivi di Progetto sono invitati ad operare. Possono partecipare ai Comitati Consultivi di Progetto anche soggetti esterni al partenariato esteso costituente la Fondazione. In relazione alle specifiche attività svolte dai singoli esperti all’interno dei Comitati Consultivi di Progetto, il Consiglio di Amministrazione può riconoscere contributi di carattere economico a titolo di rimborso spese o in relazione ad incarichi specifici per il conseguimento di obiettivi condivisi dai Membri della Fondazione. Ciascun Comitato Consultivo di Progetto si dota di un coordinatore delle attività, responsabile della redazione dei report relativi all’’attività svolta dal Comitato su richiesta del Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Art. 3 del presente Regolamento) o del Consiglio di Amministrazione.
Costituiscono Comitati Consultivi di Progetto il Technology Transfer Committee, il Data Management Committee, ed il Dissemination and Outreach Committee, cui sono affidate le funzioni che seguono.

6.1 - Il Technology Transfer Committee supporta i Membri della Fondazione nell’individuazione delle migliori opportunità di sviluppo applicativo delle scoperte (materiali, metodi, tecnologie e innovazioni) conseguite durante l’attività di ricerca. I componenti del Technology Transfer Committee devono provenire per la maggioranza da soggetti afferenti al settore privato.

6.2 - Il Data Management Committee supporta i Membri della Fondazione nella gestione, standardizzazione, accumulo e stoccaggio dei dati scientifici generati durante lo sviluppo progettuale. Ciascun Nodo di Ricerca partecipa al Data Management Committee con almeno due rappresentanti.

6.3 - Il Dissemination and Outreach Committee supporta i Membri della Fondazione nelle attività di comunicazione al pubblico nazionale ed internazionale delle attività e dei risultati conseguiti attraverso l’attività scientifica della Fondazione. Ciascun Nodo di Ricerca partecipa al Dissemination and Outreach Committee con almeno due rappresentanti.


Articolo 7 - CONSIGLIO DEI PARTNER


Il Consiglio dei Partner raccoglie i rappresentanti dei Partner della Fondazione INF-ACT (Art. 11 dello Statuto). Ciascun Partner partecipa al Consiglio con un singolo rappresentante.

Scopo del Consiglio dei Partner è di raccogliere eventuali istanze legate a specifiche necessità da parte di uno o più Partner della Fondazione INF-ACT, al fine di presentarne i contenuti agli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione per istanze di carattere organizzativo/amministrativo, Consiglio di Sorveglianza Scientifico per istanze di carattere scientifico).

Le istanze vengono presentate attraverso comunicazione scritta da parte del Consiglio dei Partner e divengono oggetto di discussione da parte dell’organo di competenza nella prima seduta utile.

In caso di urgenza e in assenza di adunanze programmate in tempi utili, le istanze del Consiglio dei Partner possono essere esposte direttamente al Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta. Il Presidente valuterà, in relazione alla criticità dell’istanza presentata, l’eventuale convocazione straordinaria degli organi di competenza.



Regolamento Partner della Fondazione

REGOLAMENTO PARTNER DELLA FONDAZIONE
Approvato nell’Assemblea Generale del 26/09/2023
Modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2023


Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") integra quanto disciplinato all’Art. 11 d e llo Statuto della Fondazione INF-ACT, definendo la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners (o Sostenitori, di seguito Partner) della Fondazione, le modalità di ammissione, nel pieno rispetto dello Statuto della Fondazione. Qualsiasi modifica del presente Regolamento dovrà essere approvate a maggioranza dall’Assemblea Generale della fondazione.


Articolo 1 - DEFINIZIONE


Si definiscono Partner della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, pubblici o privati, od altre istituzioni che abbiano sede in Italia o all’estero, che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione INF-ACT Acquisiscono il ruolo di partner i Soggetti Beneficiari dei progetti risultati vincitori dei Bandi a Cascata nell’ambito delle attività del Partenariato Esteso P00000007 (INF-ACT) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea Next GenerationEU.


Articolo 2 - MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA FONDAZIONE


Per divenire Partner, i soggetti di cui all’Art. 1 del presente Regolamento devono presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione deve essere inviata PEC all’indirizzo inf-act@pec.it e contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del soggetto richiedente: denominazione, tipologia giuridica (S.p.A., S.R.L., ente pubblico, ecc), sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante, recapiti e mail e PEC per le comunicazioni;
  • una sintetica presentazione del soggetto richiedente ed una specifica indicazione degli impegni che saranno assolti in qualità di Partner;
  • la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettazione del lo Statuto della Fondazione INF-ACT e dei regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda, con l’impegno a mantenere una condotta non in contrasto con le finalità della Fondazione;;
  • la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, liquidatorie e sentenze di fallimento in corso sia in capo all’ente richiedente che in capo al rappresentante legale;
  • evidenza del fatto che l’impegno di adesione con associato versamento della quota è assunto dall’organo che ha i poteri di impegnare il Partner;
Come disciplinato all’Art. 11 dello Statuto, l’ammissione di un Partner alla Fondazione INF-ACT richiede l’approvazione con voto favorevole della maggioranza ordinaria dei Membri dell’Assemblea Generale della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 3 - CONTRIBUTI


I contributi erogati da Partner sono da destinarsi al Fondo di Gestione della Fondazione INF-ACT.

Il contributo per l’ammissione alla Fondazione in qualità di Partner è fissato in euro 5’000,00 (cinquemila/00). Il versamento del contributo per l’ammissione alla Fondazione in qualità di partner non è obbligatorio per i Beneficiari dei progetti risultati vincitori dei Bandi a Cascata nell’ambito delle attività del Partenariato Esteso PE00000007 (INF-ACT) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea Next GenerationEU.

I Partners possono altresì versare contributi liberali , in denaro o in natura, a supporto delle attività della Fondazione INF-ACT per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto. Sono ammesse contribuzioni diverse dal denaro, quali a titolo esemplificativo il conferimento o trasferimento di beni in natura, l’attribuzione o concessione di diritti su detti beni o di diritti contrattuali per il godimento, o l’utilizzo di beni mobili o immobili, ovvero ancora la messa a disposizione di risorse umane alle dipendenze del soggetto richiedente; l’indicazione del valore di tale contribuzione dovrà risultare da una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda di ammissione.


Articolo 4 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO


L’ammissione dei Partners alla Fondazione INF-ACT decorre dalla data dell’atto Pubblico di adesione.

Analogamente a quanto previsto per i membri della Fondazione, l’adesione in qualità di Partner alla Fondazione INF-ACT è da considerarsi di durata illimitata.

Ciascun partner può, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile dell’art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

Per i Partner aderenti alla Fondazione in quanto beneficiari dei bandi a cascata , è ammesso il recesso solo a partire dal termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso PNRR.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Partner receduto di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.


Articolo 5 - IMPEGNI, DIRITTI E DOVERI DEI PARTNER


I Partner si impegnano a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione attraverso azioni di sostegno economico, ricerca, organizzazione, comunicazione e supporto nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione INF-ACT e in relazione a quanto esplicitato nella domanda di ammissione.

Ai Partner è concesso di partecipare in qualità di uditori, senza diritto di voto, all’Assemblea Generale della Fondazione e alle Adunanze del Consiglio di Sorveglianza Scientifico.

Eventuali istanze legate a specifiche necessità di uno o più Partner della Fondazione potranno essere raccolte e portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione INF-ACT (per istanze di carattere amministrativo/organizzativo), ovvero al Consiglio di Sorveglianza Scientifico della Fondazione INF-ACT (per istanze di carattere scientifico), attraverso il Consiglio dei Partner (Art. 7 del regolamento organi extra statutari).



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ORGANIZZAZIONE


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Organi di Amministrazione, di Direzione o di Governo

  • Presidente
  • Consiglio di Amministrazione:
    • Prof. Federico Forneris (Presidente)
    • Dott.ssa Cinzia Giannini (Componente)
    • Prof. Giuseppe Matarese (Componente)
    • Dott.ssa Antonia Ricci (Componente)
    • Dott.ssa Patrizia Tancredi (Componente)
    • Dott. Carlo Toniatti (Componente)
    • Prof. Enzo Tramontano (Componente)
  • Sindaco Unico e Revisore dei Conti:
    • Dott.ssa Carola Buttazzoni
  • Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):
    • Dott. Davide Barbieri
  • Steering Committee Scientifico (Direzione Scientifica):
    • Prof. Fausto Baldanti
    • Prof. Giovanni Maga
    • Prof.ssa Anna Teresa Palamara

Organigramma della Fondazione






Dati relativi agli Organi di amministrazione, direzione e gestione


  • Presidente
    • Atto di Nomina
    • Durata incarico: il mandato di Presidente decorre dal 05/12/2022 per un durata complessiva di anni CINQUE (Art. 12 dello Statuto)
    • Monte compensi annuo per l'attribuzione di deleghe gestionali: EUR 15'000.00 Approvazione Emolumenti
    • Riepilogo compensi per incarichi e rimborsi spese
  • Consiglio di Amministrazione:
    • Atto di Nomina
    • Durata incarico: il mandato di Consigliere decorre dal 05/12/2022 per un durata complessiva di anni CINQUE (Art. 12 dello Statuto)
    • Monte compensi annuo per l'attribuzione di deleghe gestionali: EUR 1'500.00 Approvazione Emolumenti
  • Sindaco Unico e Revisore dei Conti:
    • Atto di Nomina
    • Durata incarico: il mandato di Sindaco Unico e Revisore dei Conti decorre dal 05/12/2022 per un durata complessiva di anni CINQUE (Art. 12 dello Statuto)
    • Monte compensi annuo per l'attribuzione di deleghe gestionali: EUR 3'000.00 Approvazione Emolumenti
    • Riepilogo compensi per incarichi e rimborsi spese
  • Steering Committee Scientifico (Direzione Scientifica):
    • Atto di Nomina
    • Durata incarico: il mandato di Direttore Scientifico decorre dal 05/12/2022 per un durata complessiva di anni Cinque
    • Monte compensi annuo per l'attribuzione di deleghe gestionali: EUR 5'000.00 Approvazione Emolumenti

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SELEZIONE DEL PERSONALE


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La Fondazione INF-ACT provvede al reclutamento di personale, consulenti e collaboratori previa pubblicazione di avvisi pubblici pubblicati nella sezione Albo Online e/o attraverso conferimento diretto di incarichi per importi di entità contenuta.


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PERSONALE, CONSULENTI E COLLABORATORI


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Personale


Nome e Cognome CV Riferimento atto di conferimento incarico Durata incarico Oggetto incarico Compenso Lordo (RAL) Modalità conferimento incarico
Federica Zacchini CV_Zacchini.pdf CDA del 14-06-2023
Atto di Nomina
dal 17/07/2023 al 16/07/2026 Program Research Manager EUR 50'000.00 Procedura di selezione pubblica 001/2023-PMAN



Consulenti e Collaboratori


Nome e Cognome CV Riferimento atto di conferimento incarico Durata incarico Oggetto incarico Compenso Lordo Modalità conferimento incarico
Marco Magrini CV_Magrini.pdf CDA del 14-06-2023
Atto di Nomina
dal 01/06/2023 al 31/12/2027 Consulenza in ambito fiscale e contabilità economico patrimoniale EUR 11'500.00 annui, + IVA e cassa dove applicabili Procedura di selezione pubblica 002/2023-FISC
Manuel Bertin CV_Bertin.pdf CDA del 14-06-2023
Atto di Nomina
dal 01/06/2023 al 31/05/2024, rinnovabile Coordinamento nella comunicazione, gestione e valorizzazione della presenza online EUR 25'000.00, + IVA e cassa dove applicabili Procedura di selezione pubblica 003/2023-COMM
Grazia Meacci CV_Meacci.pdf CDA del 14-06-2023
Atto di Nomina
dal 15/06/2023 al 14/04/2024, rinnovabile Consulenza del Lavoro EUR 1'800.00, + IVA e cassa dove applicabili Procedura di selezione pubblica 003/2023-CLAV

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PROCEDURE DI ACQUISTO, BANDI DI GARA E CONTRATTI


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I procedimenti della Fondazione INF-ACT che si possono qualificare come atti aventi natura amministrativa sono unicamente quelli legati alle procedure di scelta del contraente per appalti di forniture, lavori e servizi. Tutte le procedure relative agli acquisti e agli approvvigionamenti assumono la natura giuridica di procedimenti amministrativi emessi nell'esercizio di attività amministrativa della Fondazione e sono disponibili sull'Albo Online della Fondazione.


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BILANCIO DI GESTIONE


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SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI


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La sezione contiene sia l'elenco dei contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, sia i provvedimenti volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erograzione di incentivi o agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

    Contributi Ricevuti:
    • Anno 2022
    • Anno 2023
    Contributi Erogati:
    • Anno 2022: EUR 0.00 - Nessuno contributo è stato erogato nel 2022 in favore di soggetti pubblici o privati
    • Anno 2023

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ATTI RELATIVI A CONTROLLI E RILIEVI SULLA FONDAZIONE


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Accesso agli Atti


L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa.

Le richieste di accesso civico semplice, relative a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, e le richieste di accesso civico generalizzato, riguardanti dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, vanno indirizzate a inf-act@pec.it.

È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

La Fondazione pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.



Registro degli Accessi

  • Anno 2022: nessun accesso
  • Anno 2023

Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)


Chiunque venga a conoscenza - relativamente all’operato della Fondazione INF-ACT, dei suoi organi di governo, dei dipendenti e dei collaboratori - di comportamenti illeciti o di inosservanze rispetto alle previsioni di legge e ai contenuti del Codice di comportamento, è tenuto a farne segnalazione all’indirizzo segnalazioni@inf-act.it.

La Fondazione INF-ACT garantisce che, per chi ha effettuato la segnalazione, non vi sia alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.



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